Art. 127
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 127
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 127
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DI RENDITE VITALIZIE - FACOLTA' E NON OBBLIGO DI RIVALSA IN TEMA D'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' TRA IMPOSIZIONE TRIBUTARIA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo non esprime una adeguata motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza neanche indicare degli elementi da cui si possa almeno desumerla, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - dell'art. 127, terzo comma, lett. d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la facolta', e non l'obbligo, della rivalsa di quanto versato per ritenuta d'acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al pagamento di rendite vitalizie).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art127 · fonte su Normattiva