Art. 142

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[1]Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione

[2]In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per l'anno precedente, salvi gli effetti del primo comma dell'art. 141 e salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 18 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art142 · fonte su Normattiva