Art. 142

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione

[2]In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per l'anno precedente, salvi gli effetti del primo comma dell'art. 141 e salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito. 26

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del nuovo Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: [...] 3) dell'art. 142 nella parte in cui fa salvo l'effetto dell'aumento del 10 per cento, previsto dall'art. 141, primo comma, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo".

Testo vigente dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art142 · fonte su Normattiva