Art. 152

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[1]Applicazione dell'imposta alle cooperative

[2]Per le cooperative e loro consorzi indicati alla lettera a) del precedente articolo, quando pur sussistendo le altre condizioni il capitale o il patrimonio superano i limiti ivi indicati; nonche' per le cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative a fini di utilita' sociale o di pubblico interesse, l'imposta si applica sul patrimonio eccedente i cinque milioni e l'aliquota sulla parte di reddito che eccede il sei per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'art. 147 e' ridotta al 7,50 per cento.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 27 ottobre 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art152 · fonte su Normattiva