Art. 152
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[1]Applicazione dell'imposta alle cooperative
[2]Per le cooperative e loro consorzi indicati alla lettera a) del precedente articolo, quando pur sussistendo le altre condizioni il capitale o il patrimonio superano i limiti ivi indicati; nonche' per le cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative a fini di utilita' sociale o di pubblico interesse, l'imposta si applica sul patrimonio eccedente i cinque milioni e l'aliquota sulla parte di reddito che eccede il sei per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'art. 147 e' ridotta al 7,50 per cento.
[3]32
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 ha disposto (con l'art. 61, comma 3) che "E' altresi' elevato a lire 50 milioni il limite di patrimonio previsto dall'art. 152 del sopracitato testo unico."
Testo vigente dal 27 ottobre 1970 al 1 gennaio 1974 · versione 30 su Normattiva