Art. 155
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[1]Tenuta dell'albo e disciplina dell'iscrizione
[2]Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dal precedente articolo. Possono chiedere l'iscrizione nell'albo le societa' e gli enti che rispondano al requisito indicato alla lettera a) del primo comma dell'articolo precedente, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera d), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere b) e c). Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla societa' o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione e' pervenuta. L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente. La cancellazione dall'albo viene disposta dal Servizio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato da comunicare alla societa' o ente. Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la societa' o ente interessato puo' ricorrere al Consiglio di Stato. Le societa' e gli enti iscritti nell'albo devono trasmettere al Servizio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonche' le situazioni periodiche che siano richieste dal Servizio. Il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito svolge a mezzo di propri funzionari, anche su richiesta del Ministero delle finanze, le ispezioni presso le societa' ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere b) e c) dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva