Art. 16

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Responsabilita' degli eredi del contribuente

[2]Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del soggetto. Tutti i termini pendenti alla data della morte del soggetto, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione ed il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. Gli eredi del soggetto che abbia presentato una dichiarazione od un ricorso o in confronto del quale sia stata iniziata una procedura di accertamento o di rettifica hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio le loro generalita'. In mancanza di tale comunicazione, fino a sei mesi dalla morte del contribuente, gli atti intestati allo stesso sono efficaci nei confronti degli eredi, anche se notificati ad uno solo di essi ovvero collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio fiscale del defunto.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art16 · fonte su Normattiva