Art. 163 — Agevolazioni ridotte
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[1]Riduzione delle agevolazioni
[2]Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti continuano a competere, nella misura della meta', quando il numero dei figli, si riduce a non meno di cinque.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 29 luglio 1961 · versione 0 su Normattiva