Art. 163Agevolazioni ridotte

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[1]Riduzione delle agevolazioni

[2]Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti continuano a competere, nella misura della meta', quando il numero dei figli, si riduce a non meno di cinque.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 29 luglio 1961 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art163 · fonte su Normattiva