Art. 163Agevolazioni ridotte

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((Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti competono nella misura della meta' quando il numero dei figli effettivamente a carico non e' inferiore a cinque)).

Testo vigente dal 29 luglio 1961 al 1 gennaio 1974 · versione 8 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art163 · fonte su Normattiva