Art. 16
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 16
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 16
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1958
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - SUCCESSIONE NELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RESPONSABILITA' PASSIVA DEI COEREDI SOLIDALE ANZICHE' PARZIARIA - PRETESA POSSIBILITA' DI NOTIFICARE L'ACCERTAMENTO A UNO SOLO DEI CONDEBITORI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, concernente la solidarieta' fra coeredi nel debito di imposte dirette del de cuius, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa dei contribuenti, in cui si incorrerebbe qualora l'Amministrazione finanziaria notificasse l'accertamento solo "al piu' inerte e meno combattivo" dei coeredi, per poi farlo valere nei confronti degli altri condebitori. A parte che la Corte ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma in questione nel senso di considerare la notifica a uno solo dei condebitori idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione da parte degli altri, le ordinanze di rimessione non recano infatti alcuna motivazione sulla ricorrenza del presupposto della questione, cioe' sulla mancata notificazione dell'accertamento, nei rispettivi casi concreti, a tutti i coeredi condebitori. - S. n. 48 del 1968.
IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - SUCCESSIONE NELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - RESPONSABILITA' PASSIVA DEI COEREDI SOLIDALE ANZICHE' PARZIARIA - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - IRRILEVANZA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - INSUSSISTENZA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA SUCCESSIONE NEL DEBITO DI IMPOSTE INDIRETTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che dispone la solidarieta' passiva fra coeredi nel debito ereditario relativo alle imposte dirette, prescindendo dall'iscrizione a ruolo della obbligazione tributaria, non viola i limiti fissati con la delega conferita dall'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1 indebitamente innovando, oltre i limiti della delega stessa, rispetto al previgente art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 1401 del 1922, in quanto tale norma, che prevedeva la solidarieta' passiva tributaria fra i coeredi solo nel caso di iscrizione a ruolo, importa soltanto che la disposizione ha esplicito riguardo alla fase della realizzazione o riscossione del credito tributario, la quale avveniva, appunto, per le imposte in discorso, con tale modalita'. Ne', per altro aspetto, la cennata solidarieta' viola il principio di eguaglianza, sia sotto il profilo dell'ingiustificato privilegio del fisco rispetto agli altri creditori del de cuius, stante l'esigenza, politicamente rilevante, di pronta, agevole e intera realizzazione che qualifica il credito tributario, in quanto l'entrata corrispondente e' direttamente destinata alla copertura delle spese pubbliche, nonche' la stessa struttura tecnico-giuridica del debito dei coeredi collegato alla successione mortis causa di un debitore unico; sia sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento fra coeredi dei debitori di imposte dirette e coeredi dei debitori di imposte indirette, per i quali non sarebbe prevista la solidarieta' passiva, in quanto la previsione generale della solidarieta' passiva per le sole imposte dirette trova ragionevole giustificazione nella differente natura e struttura delle imposte in questione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.- dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i procedimenti relativi alle due ordinanze della Commissione tributaria di secondo grado di Roma, Sez. VIII, in epigrafe; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalle dette ordinanze; dichiara non fonda…
ECLI:IT:COST:1985:67 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 2
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 3
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
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Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 5
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
Art. 6
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art16 · fonte su Normattiva