Art. 178
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[1]Iscrizioni di conguaglio e rimborsi
[2]Quando l'imposta iscrivibile a ruolo ai sensi degli articoli 174, 175, 176 e 177 e' superiore a quella gia' iscritta, si iscrive nei ruoli la differenza. Quando l'imposta corrispondente all'imponibile definitivamente accertato o l'imposta iscrivibile a ruolo ai sensi dell'art. 175, lettere b) e c) e' inferiore all'ammontare complessivo delle iscrizioni provvisorie nei ruoli e delle eventuali ritenute d'acconto, il contribuente ha diritto allo sgravio della differenza. Si applicano le disposizioni degli articoli 198 e 199.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva