Art. 178
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
39con decorrenza dal 1 gennaio 1974
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha disposto (con l'art. 100, comma 2) che "Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu' dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico". Ha inoltre disposto (con l'art. 104, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto".
Testo vigente dal 1 gennaio 1974 al 27 marzo 2025 · versione 36 su Normattiva