Art. 201

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[1]Avviso di mora

[2]L'esattore che intende iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve previamente notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, indennita' di mora e spese, e l'invito ad adempiere entro cinque giorni. Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore. Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso. La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 11 gennaio 1961 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art201 · fonte su Normattiva