Art. 201
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[1]Avviso di mora
[2]L'esattore che intende iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve previamente notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, indennita' di mora e spese, e l'invito ad adempiere entro cinque giorni.((Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190)). Se vi e' pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, puo' autorizzare l'esattore ad iniziare l'esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore. Qualora l'esattore non abbia iniziato l'esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso. La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti.
Testo vigente dal 11 gennaio 1961 al 1 gennaio 1974 · versione 6 su Normattiva