Art. 202
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Procedimento di vendita
[2]La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto a cura dell'esattore, senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva