Art. 204

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[1]Estinzione del procedimento per pagamento del debito

[2]Il procedimento di espropriazione si estingue qualora il debitore o un terzo, in qualsiasi momento anteriore alla vendita, paghi all'ufficiale esattoriale l'ammontare dell'imposta dovuta e delle relative indennita' di mora e spese ovvero gli esibisca la quietanza rilasciata dall'esattore. Nel caso di pagamento dopo la trascrizione del pignoramento nei pubblici registri l'esattore deve notificare ai conservatori di tali registri, per le conseguenti annotazioni, l'avvenuta estinzione del procedimento.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art204 · fonte su Normattiva