Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 205 E 206, PRIMO COMMA - DIRITTO DELL'ESATTORE DI EFFETTUARE ATTI DI ESPROPRIAZIONE QUANDO E' GIA' IN CORSO ALTRA PROCEDURA ESECUTIVA INNANZI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NON VIOLANO GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 24, 25, PRIMO COMMA, E 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - GIUSTIFICAZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Gli artt. 205 e 206, primo comma, D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che consentono all'esattore di effettuare atti di espropriazione quando e' gia' in corso altra procedura esecutiva innanzi l'autorita' giudiziaria (erroneamente indicati nell'ordinanza del Pretore di Cittadella come artt. da 231 a 242 del citato Testo Unico), non contrastano con gli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. Invero secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'esecuzione esattoriale e' regolata secondo un procedimento in cui si manifesta, sia pure piu' energicamente che in altri casi, il principio di esecutorieta' dell'atto amministrativo. La legge speciale, che assicura la sollecita riscossione delle imposte, da' luogo ad un sistema volto a tutelare il preminente interesse, costituzionalmente riconosciuto, di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sent. n. 87 del 1962). Tale interesse giustifica quindi la particolare procedura esattoriale, che e' configurata come prevalente, entro certi limiti, non solo nei confronti dell'esecuzione ordinaria, ma anche rispetto a quella concorsuale fallimentare e a quella stabilita a favore degli enti che esercitano il credito fondiario. Pertanto le questioni sopraindicate, gia' dichiarate non fondate con sentenze n. 95 del 1970, 115 del 1967, 138 del 1968 ed 87 del 1962, non sorrette da argomenti nuovi sono manifestamente infondate.
Riguarda ancheart. 205 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 206, 208, 209 E 227 - CONSENTONO ALL'ESATTORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE IN PENDENZA DI FALLIMENTO DEL DEBITORE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ART. 227: VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DA PARTE DEL SINDACO DEI BENI MOBILI INVENDUTI IN DUE PUBBLICI INCANTI - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non contrastano con gli artt. 3 e 24 della Costituzione gli artt. 206, 208, 209 e 227 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui, consentendo all'esattore di agire esecutivamente in pendenza di fallimento del debitore, apprestano strumenti di liquidazione non parificabili a quelli propri della liquidazione fallimentare, ne' consentono al fallimento una immediata tutela contro i pignoramenti esattoriali illegittimi. Invero, riconosciuta la legittimita' del principio secondo cui le normali opposizioni all'esecuzione sono sostituite dalla successiva azione di risarcimento danni (sent. n. 138 del 1968), il differimento nel tempo e' una conseguenza inelluttabile del principio criticato, ma non viola il diritto di azione e di difesa garantiti dall'art. 24 della Costituzione. Il reclamo concesso agli interessati in luogo delle comuni opposizioni mette in moto un procedimento contenzioso amministrativo che lo garantisce adeguatamente e non rappresenta un ingiustificato privilegio dell'esattore. E' altresi' esclusa l'illegittimita' dell'art. 227 citato T.U. sulle imposte dirette. Invero alla vendita a trattativa privata ad opera del sindaco - che quale organo pubblico offre garanzia di imparzialita' - si addiviene solo dopo che siano andati deserti due pubblici incanti i quali sono preceduti da congrue forme pubblicitarie, come risulta dalla facolta' conferita al privato di chiedere al pretore la predisposizione di ulteriori mezzi di pubblicita' commerciale (art. 223 cit. T.U.). Pertanto non puo' dirsi che il sistema impugnato, visto alla luce dei principi che lo informano, dia luogo ad ingiustificati privilegi rispetto alle altre procedure esecutive.
Riguarda ancheart. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 227 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 208 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 206 - POTERE DELL'ESATTORE DI PROCEDERE INDIVIDUALMENTE CONTRO IL CONTRIBUENTE IN FALLIMENTO O IN LIQUIDAZIONE COATTA - NON VIOLA L'ART. 3 - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Cfr.: sent. n. 115/1967.
ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 206 - NON VIOLA L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 206 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione perche' l'esecuzione esattoriale e' regolata con un procedimento nel quale si manifesta piu' energicamente che in altri casi, il principio della esecutorieta' dell'atto amministrativo: e l'art. 113, ultimo comma, della Costituzione, ammette che al giudice ordinario sia sottratto il potere di annullare gli atti della pubblica Amministrazione.
ESECUZIONE ESATTORIALE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 206 - FACOLTA' DELL'ESATTORE DI PROCEDERE INDIVIDUALMENTE NONOSTANTE L'APERTURA DEL PROCESSO CONCORSUALE - NON VIOLA L'ART. 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La facolta' data all'esattore di procedere individualmente nonostante l'apertura del processo concorsuale non esclude la tutela giurisdizionale o la difesa degli altri creditori del contribuente e non contrasta pertanto con l'art. 24 della Costituzione.