Art. 211
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[1]Privilegi
[2]I privilegi stabiliti dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile per i crediti d'imposta si intendono riferiti alle imposte iscritte nei ruoli ordinari, speciali e straordinari, fermo restando, quando si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il limite fissato dai secondo comma dell'art. 2752 e dai terzo comma dell'art. 2771. Il privilegio stabilito dall'art. 2759 del codice civile si intende riferito all'imposta di ricchezza mobile dovuta, in dipendenza dell'esercizio di attivita' commerciali o professionali, per il periodo d'imposta nel corso del quale ha avuto inizio l'esecuzione e per il precedente. Esso si applica sui beni indicati dall'articolo stesso ancorche' appartenenti a persona diversa dal debitore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate al debitore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva