Art. 211
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 211
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 211
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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3 versioni dal 1958
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 211 (IN RELAZIONE ALL'ART. 2759 DEL CODICE CIVILE) - CREDITI DELLO STATO PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - PRIVILEGIO SOPRA I BENI MOBILI RINVENUTI NEL LOCALE ADIBITO ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTE O PROFESSIONE O AD ABITAZIONE DEL CONTRIBUENTE - GIUSTIFICAZIONE - NON VIOLA L'ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il privilegio di cui godono i crediti dello Stato per imposta di ricchezza mobile a mente dell'art. 211, secondo comma, del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, sopra i beni mobili rinvenuti nel locale adibito all'esercizio di commercio, industria, arte o professione o ad abitazione del contribuente, anche se appartenenti a persona diversa dal debitore, inquadrato nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria, giustificato da ragioni di interesse generale e fondato sul potere del legislatore di determinare i modi di acquisto e di godimento ed i limiti del diritto di proprieta', non contrasta con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: sent. n. 4/1960; n. 42 e 93/1964.
CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - ORDINANZA DI MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 211 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 64 del 1966 e riproposta senza che sussistano ragioni che inducano a modificare la precedente decisione.
IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 211 - DETERMINAZIONE DEL LIMITE TEMPORALE DEL PRIVILEGIO FISCALE - ASSERITO ECCESSO DAI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE DI DELEGAZIONE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63 - INSUSSISTENZA - SISTEMA CORRISPONDENTE A QUELLO DI CUI AGLI ARTT. 2572 E 2771 DEL CODICE CIVILE - AMPIO POTERE DI COORDINAMENTO CONFERITO AL GOVERNO NELL'INTRODURRE UN NUOVO SISTEMA DI ISCRIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 211 T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Secondo la giurisprudenza dominante, prima che entrasse in vigore il T.U. del 1958, il privilegio generale sui mobili del debitore e quello sugli immobili per crediti per tributi diretti dello Stato (art. 2752 e 2771 Codice civile), assisteva le due annualita' iscritte nei ruoli principali negli ultimi due anni e le ultime due annualita' iscritte nel complesso dei ruoli supplettivi degli stessi anni. L'art. 211 del T.U. assicura il privilegio alle imposte degli ultimi quattro anni, riaffermando il limite massimo dei due bienni, non discostandosi in cio' dalla legislazione previgente. Ma se anche l'art. 211 dovesse interpretarsi nel senso che e' sempre assicurato il privilegio delle ultime quattro annualita' iscritte nei ruoli ordinari, speciali o straordinari (anche quando i ruoli supplettivi degli ultimi due anni si riferiscono alle imposte degli anni o di uno degli anni in corso, con coincidenza totale o parziale con l'ultimo biennio dei ruoli principali) non sussisterebbe il denunciato eccesso di delega, verificandosi il legittimo esercizio degli ampi poteri di coordinamento attribuiti al Governo dalla legge delega, dato che, essendosi introdotto un nuovo sistema di iscrizione, si trattava di coordinarlo con la vecchia disciplina delle iscrizioni nel rispetto del limite del doppio biennio, configurandosi l'eventualita' prospettata, nell'ordinanza di rinvio di non corrispondenza delle annualita' coperte dal privilegio con quelle coperte sugli stessi casi in passato, come conseguenza puramente eventuale del mutamento del tipo e del contenuto dei ruoli che costituiscono i c.d. ruoli principali e supplettivi e del loro meccanismo.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970. GIUSEPPE BRANCA…
ECLI:IT:COST:1970:203 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), proposta, con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1…
ECLI:IT:COST:1967:18 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…
ECLI:IT:COST:1966:64 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 167 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
Art. 168
Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 168 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
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Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 169 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
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Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 171 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
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Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 172 IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art211 · fonte su Normattiva