Art. 227
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[1]Beni invenduti al secondo incanto
[2]Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti l'esattore li consegna al Comune nel luogo indicato dal sindaco. Il sindaco provvede alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo e versa il ricavato all'esattore. Qualora entro tre mesi la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori l'intendente di finanza ha facolta' di far trasportare altrove i beni pignorati per tentarne ancora la vendita.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva