Art. 227
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 227
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 227
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sollevata dal giudice delegato presso il tribunale di Marsala con l'ordinanza di cui in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 205 e 206, primo comma, del d.P.R.…
ECLI:IT:COST:1974:67 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art227 · fonte su Normattiva