Art. 23
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[1]Presentazione tardiva della dichiarazione
[2]La dichiarazione presentata entro un mese dalla scadenza del termine stabilito dagli articoli 21 e 22 e' valida, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 243.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva