Art. 231

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[1]Onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari

[2]L'esattore puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente la esecuzione presso il debitore sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta e' dovuta ed in quello in cui il debitore ha il domicilio, la residenza o la dimora. Quando si procede per la riscossione di imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati iscritte a ruolo a nome di piu' persone, tenute in solido al pagamento ai sensi degli articoli 50 secondo comma, 68 e 70 secondo comma, l'Intendente di finanza ha facolta' di dispensare l'esattore dalla preventiva esecuzione sui beni mobili nei confronti delle persone che abbiano versato una somma corrispondente alla propria quota. Si puo' procedere ad esecuzione su immobili siti fuori del comune nel quale l'imposta e' dovuta soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sugli immobili siti nel comune stesso.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art231 · fonte su Normattiva