Art. 233
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[1]Avviso di vendita
[2]Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente:
- a)le generalita' del debitore;
- b)la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini, dell'estensione e del reddito;
- c)il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo;
- d)l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodo d'imposta, per indennita' di mora e per spese di esecuzione gia' maturate;
- e)il prezzo base dell'incanto;
- f)la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;
- g)l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
- h)l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- i)l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diritto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. L'avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, e' notificato al debitore.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva