Art. 235
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[1]Deposito degli atti in cancelleria
[2]Almeno cinque giorni prima di quello fissato per il primo incanto debbono essere depositati nella cancelleria della pretura tutti gli atti del procedimento, compresi il certificato catastale, l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni e la prova degli adempimenti prescritti dagli articoli 231 e 234.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva