Art. 236

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[1]Prezzo base e cauzione

[2]Il prezzo base dell'incanto e' determinato a norma dei commi primo e secondo dell'art. 568 del codice di procedura civile. Se il bene pignorato non e' soggetto a imposte dirette il prezzo base e' determinato, su disposizione dell'Intendente di finanza, in base a perizia dell'ufficio tecnico erariale. La perizia puo' essere disposta anche nel caso in cui, su richiesta dell'esattore o del debitore, l'Intendente di finanza ritenga che il prezzo risultante ai sensi del primo comma sia notevolmente inferiore al valore corrente. Le spese di perizia sono anticipate dall'Amministrazione finanziaria e recuperate dall'esattore unitamente al credito d'imposta. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile e' fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base. Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art236 · fonte su Normattiva