Art. 237
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[1]Secondo e terzo incanto
[2]Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e col ribasso di un terzo sul prezzo determinato a norma dell'art. 236. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto si puo' procedere, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, ad un terzo incanto col ribasso di due terzi sul prezzo determinato a norma dell'art. 236.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva