Art. 237
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 237
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 237
[2]((IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Testo vigente dal 27 marzo 2025, tuttora in vigore · versione 48 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE ESATTORIALE IMMOBILIARE - E' LEGITTIMATO.
Perche' sussista la legittimazione del giudice a quo a sollevare questioni di legittimita' costituzionale non e' necessario che occorrano ambedue i requisiti soggettivo ed oggettivo, consistenti, il primo, nell'appartenenza del giudice a quo all'organizzazione giudiziaria e, il secondo, nella natura giurisdizionale dell'attivita' rispetto alla quale la questione risulta rilevante; conseguentemente, dato che il pretore, anche quando e' investito della funzione di organo all'esecuzione esattoriale immobiliare, e' pur sempre un soggetto appartenente all'autorita' giudiziaria ordinaria, egli deve ritenersi legittimato a sollevare anche in tale sua veste questioni di legittimita' costituzionale.
Riguarda ancheart. 202 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 233 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 236 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 235 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
DIRITTO DI AZIONE - ESECUZIONE ESATTORIALE VIOLAZIONI DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI AZIONE - INFONDATEZZA.
Stante il carattere amministrativo del procedimento di espropriazione immobiliare promosso dall'esattore, non e' ravvisabile nelle norme che lo regolano alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione, che riguarda soltanto i procedimenti giudiziari.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art237 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 233 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 236 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 235 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 202 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTENDENTE DI FINANZA - POTERE DI DISPORRE EVENTUALMENTE UNA NUOVA STIMA DEGLI IMMOBILI PIGNORATI DALL'ESATTORE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - INFONDATEZZA.
Le norme regolatrici dell'esecuzione esattoriale immobiliare, ed in particolare quella dell'art. 236, D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, la quale riserva all'Intendente di Finanza il potere di disporre una nuova stima degli immobili pignorati, non sottraggono i relativi atti alle normali impugnazioni previste in via generale per tutti gli atti amministrativi e non e' percio' ravvisabile in esso la denunciata violazione dell'art. 113 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 233 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 235 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 236 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 202 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.