Art. 273
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[1]Ritenuta d'acconto per i tributi locali
[2]Le disposizioni dell'art. 128 valgono anche per l'applicazione dei tributi locali dovuti dai percipienti. Sui due terzi delle somme corrisposte debbono a tal fine essere operate anche le ritenute del 3 per cento e dell'1,50 per cento, rispettivamente a titolo d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie e della relativa addizionale provinciale, nelle ipotesi contemplate dalla lettera a) dell'art. 128, e del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento nelle ipotesi contemplate dalla lettera b) dello stesso articolo.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 18 gennaio 1962 · versione 0 su Normattiva