Art. 273

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1962 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Ritenuta d'acconto per i tributi locali

[2]Le disposizioni dell'art. 128 valgono anche per l'applicazione dei tributi locali dovuti dai percipienti. Sui due terzi delle somme corrisposte debbono a tal fine essere operate anche le ritenute del 3 per cento e dell'1,50 per cento, rispettivamente a titolo d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie e della relativa addizionale provinciale, nelle ipotesi contemplate dalla lettera a) dell'art. 128, e del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento nelle ipotesi contemplate dalla lettera b) dello stesso articolo.

[3]11 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 1961, n. 1346

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La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

Testo vigente dal 18 gennaio 1962 al 1 gennaio 1974 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art273 · fonte su Normattiva