Art. 29
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[1]Presentazione della dichiarazione
[2]La dichiarazione e' presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto. L'ufficio, deve, anche se non richiesto, rilasciare ricevuta. La dichiarazione puo' anche essere spedita all'ufficio delle imposte a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e' consegnata allo ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla dichiarazione. La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla ricevuta dell'ufficio delle imposte o dell'ufficio municipale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'Amministrazione postale, comprovante la data della spedizione. Nessun'altra prova puo' essere addotta in contrasto o a complemento delle risultanze dei protocolli, registri ed atti degli uffici. La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva