Art. 43
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[1]Scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio
[2]I soggetti tassabili in base al bilancio debbono tenere, oltre ai libri ed alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o di leggi speciali:
- a)un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;
- b)una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale;
- c)un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione di cespiti;
- d)apposite registrazioni cronologiche contenenti l'indicazione nominativa dei percipienti, del loro domicilio fiscale e degli importi pagati a ciascuno, di tutte le somme pagate a persone fisiche, iscritte o non in albi professionali, registri di imprese e simili:
- 1)a titolo di compenso, rimborso di spese od altro, in dipendenza di prestazioni d'opera professionale, artistica, intermediaria o di qualsiasi altra natura;
- 2)a titolo di diritti d'autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;
- 3)a titolo di interesse, commissione, premio, provvigione e simili in dipendenza dell'accettazione di fondi in deposito, prestito, cauzione o conto corrente, quali che siano la forma, la denominazione e le modalita' del rapporto. Questa disposizione non si applica alle aziende ed istituiti di credito. I soggetti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di beni o di servizi debbono tenere apposite registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per quantita' e qualita', i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle merci destinate ad essere consumate per la produzione e che permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali. I soggetti che esercitano attivita' intermediarie nella circolazione dei beni debbono tenere registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per quantita' e qualita', i movimenti delle merci e permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva