Art. 44
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 44
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 44
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE - LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 23, SECONDO COMMA - MISURA DELLA DETRAIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI - DIVERSITA' DI CRITERIO PER I SOGGETTI TASSABILI O NON IN BASE A BILANCIO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la disposizione contenuta nell'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che, ai fini della determinazione del reddito imponibile di R.M. delle societa' ed enti tassabili in base a bilancio, detta un criterio di detrazione proporzionale degli interessi passivi diverso da quello previsto per i soggetti non tassati sul bilancio sussistendo una diversita' di situazioni tra tali due categorie di contribuenti. La norma si riferisce solo alla societa' e imprese tassabili in base al bilancio perche' solo per esse si verifica la tassazione con unico procedimento di piu' redditi, eventualmente di diversa natura, che vengono considerati quali componenti di un unico reddito imponibile sicche' non contestabile appare la difficolta' di dimostrare il rapporto di inerenza tra gli interessi passivi e le varie parti del reddito complessivo di bilancio. La ragione giustificatrice di questa diversita' di trattamento - che non e' l'unico esempio di trattamento differenziato tra soggetti tassabili e quelli non tassabili in base a bilancio (cfr. artt. 7 e 8 della stessa legge n. 1 del 1956 e artt. 43, 44 e 109 del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) - e' esposta negli stessi lavori preparatori della legge ove leggesi che il criterio della proporzionalita' "corrisponde alle situazioni obbiettive e ad esigenze di equita' ed eliminera' difficili accertamenti e contestazioni" posto che "e' impossibile spesso determinare quale sia l'incidenza degli interessi passivi ripartendoli in relazione alle somme spese per la produzione di redditi esenti e a quelli corrispondenti ad altri investimenti".
Riguarda ancheart. 23 legge 1/1956
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art44 · fonte su Normattiva
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.