Art. 52
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[1]Reddito imponibile
[2]Il reddito imponibile e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni, al netto delle spese e delle perdite, ed e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo formate secondo le norme della legge catastale.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva