Art. 59

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[1]Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari

[2]I terreni rimboscati sotto direzione e vigilanza della autorita' forestale e le pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi sono esenti dall'imposta per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi di alto fusto. I boschi cedui di proprieta' privata, trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono esenti per venticinque anni. I terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di legge sono esenti dall'imposta per dieci anni, limitatamente alla differenza tra il loro reddito dominicale e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli di olivi.7 Il maggior reddito dovuto a nuove piantagioni fruttifere e' esente dall'imposta per i seguenti periodi:

  • a)cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a cordone orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il cotogno, il gelso (a siepe, a ceppaia ed a prato) e per il sommacco;
  • b)dieci anni per la vite alta (a spalliera, maritata ad albero od appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno, il susino, il nespolo del Giappone, il kaki', il frassino da manna ed altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente comma;
  • c)quindici anni per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto fusto ed il pistacchio;
  • d)venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il pino da pinoli ed il sorbo;
  • e)venticinque anni per l'olivo. Quando in una particella catastale sono effettuate nuove piantagioni fruttifere di varie specie l'esenzione compete per il periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, piu' vicino alla media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono nella determinazione del nuovo reddito. L'esenzione prevista dai commi quarto e quinto non spetta quando le nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le culture in stato normale, eccezione fatta per quelle sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiate dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco. Il maggior reddito dei terreni bonificati ai sensi delle norme sulla bonifica integrale e' esente dalla imposta, per venti anni.7 Il maggior reddito dovuto a miglioramenti fondiari diversi da quelli indicati nei precedenti commi e' esente dalla imposta per cinque anni.7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 giugno 1961, n. 454

7

La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "I periodi di esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei territori sono aumentati di anni cinque per i lavori di trasformazione e di bonifica previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 59, commi 3°, 7° e 8°, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65. Il maggiore beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformita' delle direttive di cui al precedente articolo 3".

Testo vigente dal 25 giugno 1961 al 1 gennaio 1974 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art59 · fonte su Normattiva