Art. 61Sgravio per eventi naturali

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[1]Sgravio per infortuni atmosferici

[2]In caso di perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario del fondo dipendente da infortuni non contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo, l'Amministrazione finanziaria puo' accordare lo sgravio dell'imposta per l'anno in cui si e' verificata la perdita. Lo sgravio deve essere richiesto all'ufficio delle imposte entro trenta giorni da quello in cui si e' verificato l'infortunio.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 13 agosto 1960 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art61 · fonte su Normattiva