Art. 61
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((In caso di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo in conseguenza di eventi naturali e' accordato, per l'anno in cui si verifica la perdita e su domanda dei singoli possessori danneggiati, o nel loro interesse, da altri soggetti, lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonche' delle relative sovrimposte e addizionali. Gli uffici tecnici erariali provvedono, d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, all'accertamento dei danni. Le domande debbono essere presentate all'ufficio distrettuale delle imposte entro 90 giorni dall'evento dannoso o comunque entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso che l'evento dannoso interessi una pluralita' di aziende, gli uffici tecnici erariali provvedono d'ufficio, d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, alla delimitazione delle zone danneggiate, al fine della concessione dello sgravio a favore di tutti i possessori di fondi compresi nelle zone medesime. Le corografie relative alle zone come sopra delimitate sono vistate dall'intendente di finanza che le trasmette, per l'esecuzione dello sgravio, ai competenti uffici distrettuali delle imposte. Nei casi previsti dai commi precedenti, in pendenza degli sgravi, l'intendente di finanza dispone la sospensione della riscossione delle imposte e relative sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale ed agrario)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 luglio 1960, n. 739
4La L. 21 luglio 1960, n. 739 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'art. 9, e verificatisi a partire dai giugno 1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 29 ottobre 1968 al 1 gennaio 1974 · versione 28 su Normattiva