Art. 61

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1960 al 15 marzo 1964. Leggi il testo vigente →

[1]Sgravio per infortuni atmosferici

[2]In caso di perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario del fondo dipendente da infortuni non contemplati nella formazione delle tariffe d'estimo, l'Amministrazione finanziaria puo' accordare lo sgravio dell'imposta per l'anno in cui si e' verificata la perdita. ((Il Ministro per le finanze, in caso di eventi naturali di carattere eccezionale, che abbiano causato la perdita di almeno la meta' del prodotto ordinario dei fondi, e' autorizzato a concedere lo sgravio delle imposte, delle sovrimposte e delle addizionali dell'anno delimitando, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, le zone colpite)). 4 ((Alle verifiche necessarie provvede d'ufficio l'Amministrazione finanziaria, con la collaborazione, ove occorra, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli Ispettorati ripartimentali delle foreste)). 4 Lo sgravio deve essere richiesto all'ufficio delle imposte entro trenta giorni da quello in cui si e' verificato l'infortunio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 luglio 1960, n. 739

4

La L. 21 luglio 1960, n. 739 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'art. 9, e verificatisi a partire dai giugno 1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 13 agosto 1960 al 15 marzo 1964 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art61 · fonte su Normattiva