Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CORRISPOSTO AI MEDICI DELL'E.N.P.A.M. - TASSABILITA' - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 53 COST. - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988, 513/1990, 231/1991, nonche' S. n. 50/1994. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - ESENZIONI - ESENZIONE PER L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SOLO SE DI AMMONTARE NON SUPERIORE AD UN MILIONE DI LIRE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A VARIE IPOTESI, IN MATERIA PREVIDENZIALE, PER CUI E' PREVISTA L'ESENZIONE TOTALE - INSUSSISTENZA IN QUANTO TALI IPOTESI NON RIGUARDANO L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennita' di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennita' connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) puo' lamentarsi, per palese insussistenza, la disparita' di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennita' di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
sentenza 46/1992massima n. 17973 Riguarda ancheart. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 85 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 90 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI R.M. E IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATE DAL FONDO ISTITUITO PRESSO LA CASSA INTEGRATIVA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE TELEFONICO STATALE - IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - DETRAZIONE DELLA PARTE CORRISPONDENTE AI CONTRIBUTI VERSATI - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennita' di fine rapporto non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate ne' ad I.R.P.E.F. ne' ad imposta di R.M. o complementare. E poiche' anche le indennita' di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto (v. art. 28 d.P.R. n. 688 del 1949) va dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. - analogamente a quanto gia' deciso riguardo alle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. - degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare all'imposta di R.M. e all'imposta complementare sul reddito vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa. - S. nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988.
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE - INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATA DALL' E.N.P.A.S. AI DIPENDENTI STATALI - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - DETRAZIONE DI UNA SOMMA PARI ALLA PERCENTUALE DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA CORRISPONDENTE, ALLA DATA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO, AL RAPPORTO TRA IL CONTRIBUTO DEL 2.50 PER CENTO POSTO A CARICO DEL PUBBLICO DIPENDENTE E L'ALIQUOTA COMPLESSIVA DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO VERSATO ALL'ENPAS - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norme gia' dichiarate illegittime 'in parte qua'. - S. n. 400/1987.
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
PREVIDENZA E ASSISTENZA - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATA DALL'INADEL - IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA - MANCATA DETRAZIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, ARTT. 89, ULTIMO COMMA E 140, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 3.
L'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL ha caratteristiche comuni alla indennita' di buonuscita erogata dall'ENPAS per quanto concerne le finalita' - consistenti nel contribuire a far fronte ai bisogni del pubblico dipendente quando si estingue il rapporto di lavoro - e per quanto concerne il meccanismo contributivo, entrambe le indennita' essendo erogate a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro, da enti diversi dal datore di lavoro, sulla base di contributi versati da quest'ultimo e dal pubblico dipendente. Non trovano quindi giustificazione differenze di trattamento nell'assoggettamento dell'indennita' all'imposta di R.M. e complementare. (In base a tale principio e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'INADEL).
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE - APPLICAZIONE ALLE INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645 ARTT. 89, ULTIMO COMMA, 140, ULTIMO COMMA - COST. ART. 76
E' manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 89 ultimo comma e 140, ultimo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, denunciato in riferimento all'art. 76 Cost. - Sent. n. 400/1987
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE ED IMPOSTA COMPLEMENTARE - APPLICAZIONE ALLE INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 ARTT. 89, ULTIMO COMMA, E 140 ULTIMO COMMA - COST. ARTT. 3, 53
E' manifestamente infondata - in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza - la quetione di legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140 ultimo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - Sent. n. 400/1987
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - SIGNIFICATO - VALUTAZIONI LEGISLATIVE E CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA'.
Per capacita` contributiva (art. 53 Cost.) deve intendersi l'idoneita` del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita` sotto il profilo della arbitrarieta` o irrazionalita`. - Cfr. S.n. 178/1986.
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICHEZZA MOBILE (IMPOSTA R.M.) ED IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - APPLICAZIONE ALLE INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La percezione dell'indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. costituisce un indice rivelatore di ricchezza (art. 53 Cost.), idoneo a giustificare un'imposizione fiscale, purche' congrua e razionale; l'asserita natura previdenziale dell'indennita' stessa non ne esclude la tassabilita', se non nei limiti massimi indispensabili a garantire l'assolvimento delle sue finalita' previdenziali (art. 38 Cost.), secondo valutazioni riservate al legislatore nell'ambito della razionalita'; ne' e' censurabile - in riferimento all'art. 3 Cost. - la diversita' del relativo regime impositivo rispetto a quello previsto per i capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme percepite in base a titoli diversi ed in relazione a fattispecie non comparabili. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma primo - nonche', secondo quanto risulta dalla motivazione, degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma - del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, relativamente all'assoggettabilita' delle indennita' di buonuscita corrisposte dall'E.N.P.A.S. alle imposte di ricchezza mobile e complementare previgenti alla riforma tributaria). - Cfr. S. n. 178/1986.
Riguarda ancheart. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA R.M.) ED IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLEMENTARE (COMPLEMENTARE) - APPLICAZIONE ALLE INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - DETRAZIONE DI UNA SOMMA PARI ALLA PERCENTUALE CORRISPONDENTE AL RAPPORTO TRA IL CONTRIBUTO DEL 2,50% A CARICO DEL DIPENDENTE E L'ALIQUOTA COMPLESSIVA DEL CONTRIBUTO VERSATO AL FONDO DI PREVIDENZA E.N.P.A.S. - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Per la (sola) parte afferente in via virtuale alle contribuzioni a carico dei dipendenti statali, le indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. non possono essere considerate come reddito, ne', quindi, legittimamente sottoposte ad imposizione tributaria, tenuto anche conto che l'art. 53, comma primo, Cost., va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi, e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale, con la conseguenza che la previsione di un unico ed indifferenziato regime tributario delle indennita' di fine rapporto non e' consentita al legislatore in presenza di sostanziali elementi di differenziazione, qual'e' l'esistenza di una quota contributiva a carico del pubblico dipendente, assente, invece per i lavoratori privati; pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con il principio di capacita' contributiva (art. 53 Cost.) - gli artt. 89, ultimo comma e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta (di ricchezza mobile e complementare) vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.. - Cfr. S. n. 178/1986.
Riguarda ancheart. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA R.M. - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) -INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATE DALL'ENPAS E ALTRE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TASSABILITA' - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus, affinche' riesaminino alla stregua della sopravvenuta legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi) e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost. - sostenendosi sia la intassabilita' delle indennita' di buonuscita erogate dall'ENPAS e di altre consimili indennita' di fine rapporto (in quanto aventi carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacita' contributiva e in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non consentirebbe di tassare tali indennita') sia la irragionevole differenza di trattamento fiscale rispetto alle indennita' percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennita' di fine rapporto erogate dall'INPS, nonche' la irragionevolezza dei criteri di tassazione. Infatti, la legge n. 482 del 1985 ha mutato, con effetto retroattivo, tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (artt. 1, 2, 4, 5 e 6).
sentenza 80/1986massima n. 12321 Riguarda ancheart. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 12 d.P.R. 597/1973art. 14 d.P.R. 597/1973art. 46 d.P.R. 597/1973art. 23 Accertamento imposte sui redditie altri 1
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - INDENNITA' DI BUONUSCITA - TASSABILITA' - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - dpr 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, lett. E, 14, 46, secondo comma, e 83; dpr 29 settembre 1973, n. 601, art. 34; dpr 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma. - cst artt. 3, 38, 53 e 76.
Va ordinata la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettano a tassazione l'indennita' di buonuscita. Infatti, la materia e' stata sottoposta a nuova regolamentazione dalla l. 26 settembre 1985, n. 482, avente efficacia parzialmente retroattiva, cosicche' i giudici a quibus debbono procedere a un nuovo esame della rilevanza.
Riguarda ancheart. 34 d.P.R. 601/1973art. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 12-lette d.P.R. 597/1973art. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 46 d.P.R. 597/1973art. 83 d.P.R. 597/1973e altri 2
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI PER I TRIBUTI ERARIALI - NATURA AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Le commissioni per i tributi erariali sia distrettuali che provinciali avendo natura amministrativa, sia per la loro compagine e il loro funzionamento, sia perche' resta ferma la competenza dell'A.G. per quanto attiene all'accertamento del debito, non sono legittimate a proporre questioni di legittimita' costituzionale. (Principio ribadito in sentenza, di inammissibilita', di questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357 - concernenti addizionali comunali e provinciali, contributi di cura, imposta camerale, ecc. - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como). Cfr.: sent. n. 10/1969.
Riguarda ancheart. 1 legge 357/1959art. 85 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 90 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.