Art. 90
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 90
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 90
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - ESENZIONI - ESENZIONE PER L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO SOLO SE DI AMMONTARE NON SUPERIORE AD UN MILIONE DI LIRE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A VARIE IPOTESI, IN MATERIA PREVIDENZIALE, PER CUI E' PREVISTA L'ESENZIONE TOTALE - INSUSSISTENZA IN QUANTO TALI IPOTESI NON RIGUARDANO L'INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che stabilisce l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dei trattamenti previdenziali erogati dall'I.N.P.S. ivi previsti, non ha ad oggetto indennita' di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta sia dalla sua lettera, sia dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione dell'articolo in un testo legislativo non riguardante l'erogazione di indennita' connesse alla cessazione del rapporto di impiego. Conseguentemente, ne' in relazione a tale norma ne' alla seccessiva legislazione che ad essa si richiama (art. 35, legge n. 138/1943; art. 2, d.l. n. 708/1947; articolo unico, n. 497/1951; art. 10, legge n. 1122/1955; art. 76, legge n. 377/1958) puo' lamentarsi, per palese insussistenza, la disparita' di trattamento tributario degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in quanto esentano le indennita' di fine rapporto dalla predetta imposta, solo se di ammontare non superiore ad un milione di lire. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, denunziati in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Riguarda ancheart. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 85 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art90 · fonte su Normattiva
PREVIDENZA E ASSISTENZA - INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO EROGATA DALL'INADEL - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 87, 90 E 135 DEL D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA'. - D.P.R. 29 GENNAIO 1958 N. 645, ARTT. 87, 90, 135. - COST., ART. 3.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 87, 90, e 135 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, sollevata dal giudice 'a quo' in riferimento all'art. 3 Cost. senza alcun cenno di motivazione circa eventuali vizi di costituzionalita' di detti articoli.
Riguarda ancheart. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 135 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI PER I TRIBUTI ERARIALI - NATURA AMMINISTRATIVA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Le commissioni per i tributi erariali sia distrettuali che provinciali avendo natura amministrativa, sia per la loro compagine e il loro funzionamento, sia perche' resta ferma la competenza dell'A.G. per quanto attiene all'accertamento del debito, non sono legittimate a proporre questioni di legittimita' costituzionale. (Principio ribadito in sentenza, di inammissibilita', di questione di legittimita' costituzionale degli artt. 85, 89 e 90 T.U. leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 357 - concernenti addizionali comunali e provinciali, contributi di cura, imposta camerale, ecc. - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione distrettuale delle imposte di Como). Cfr.: sent. n. 10/1969.
Riguarda ancheart. 1 legge 357/1959art. 85 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 89 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.