[1]per oneri (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 3, comma 7, terzo, quarto e quinto periodo, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473; articolo 1, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; articolo 2, comma 5-bis, quinto periodo, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; articolo 1, comma 335, legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008, n. 203; articolo 1, commi 679 e 680, legge 27 dicembre 2019, n. 160)
[2]
[2]1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a)gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b)gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 4.000. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di euro 4.000 e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e' intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. La disposizione si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione e' commisurata a un ammontare di interessi passivi non superiore a euro 2.065,83, elevato a euro 3.615,20 per i mutui contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unita' immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data dell'8 dicembre 1993;
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art14 · fonte su Normattiva
c)dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a euro 1.000 per ciascuna annualita';
d)le spese sanitarie, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel quarto periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) e f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordi sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di euro 18.075,99 o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di euro 18.075,99 da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di euro 15.493,71 annui. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
e)le spese veterinarie, fino all'importo di euro 550, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese;
f)le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
g)le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
h)le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facolta' universitaria con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle universita' statali;
i)il contributo per il riscatto dei corsi universitari di studio di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sostenuto dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico;
l)le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a euro 1.000 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera cc), che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera;
m)le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato;
n)le spese, per un importo non superiore a euro 1.000, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 36.000 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;
o)i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con necessita' di sostegno intensivo come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
p)i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari a uso abitativo;
q)le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero della cultura, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione del Ministero della cultura, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. Il Ministero della cultura da' immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
r)le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro della cultura, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dal Ministero della cultura, che deve approvare la previsione di spesa e il conto consuntivo. Il Ministero della cultura stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate a un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero della cultura comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'Agenzia delle entrate l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
s)il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base a un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera r);
t)le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
u)le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 1.500, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche;
v)le spese, per un importo non superiore a euro 210, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
z)i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a euro 2.633. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33;
aa)le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a euro 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi;
bb)le spese, per un importo non superiore a euro 2.100, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera euro 40.000;
cc)le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, nonche' a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa;
dd)le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;
ee)le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a euro 250;
ff)l'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma;
gg)l'ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. 2. la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nel presente articolo, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonche' alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 30.000 annui, a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 6. Per gli oneri indicati al comma 1, lettere d), h), l), m), n), o), v), z) ed ee), la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alle lettere o) ed ee), i limiti complessivi ivi stabiliti. Per gli oneri di cui al medesimo comma 1, lettera d), sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di euro 6.197,48. Per le spese di cui al citato comma 1, lettera bb), la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. 7. Per gli oneri di cui al comma 1, lettere a), q), r), s) e t), sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. 8. La detrazione di cui al presente articolo spetta:
a)per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda euro 120.000;
b)per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 240.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 120.000, qualora il reddito complessivo sia superiore a euro 120.000. 9. Ai fini del comma 8, il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 5. 10. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a), b), i), aa), ff) e gg) nonche' per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera d).