Art. 112
[1]dei beni immateriali (articolo 103 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 1079, legge 30 dicembre 2018, n. 145; articolo 1, comma 714, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, comma 16, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
[2]1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso. 4. ((Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attivita' immateriali a vita utile indefinita e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.)) 2 4-bis. ((In deroga al comma 4, la deduzione del valore fiscale delle attivita' immateriali, di cui al medesimo comma, e' ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attivita' sono:))
- a)((rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto;))
- b)((assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 192)) 2 5. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attivita' per imposte anticipate cui si applica l', commi 1, 3, 4 e 5, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente alla data del 1° gennaio 2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione del primo periodo; in tal caso, la differenza e' deducibile nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2029. 6. La deduzione della quota del 5 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 5, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, e' differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. 7. La deduzione della quota del 13 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 5, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, e' differita, in quote costanti, rispettivamente, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e ai tre successivi nonche' al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 e ai due successivi. 8. Si applica la disposizione dell', comma 13.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148
2Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), si applicano all'avviamento e alle attivita' immateriali a vita utile indefinita iscritti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nonche' ai maggiori valori riconosciuti, ai fini fiscali, dell'avviamento e alle attivita' immateriali a vita utile indefinita, in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta".
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva