Art. 117
[1]relative a piu' esercizi (articolo 108 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
- a)all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- b)allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- c)allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 25 marzo 2025, n.33. 3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 AGOSTO 2026, N. 148)). 2 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148
2Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), si applicano ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. I contributi che, in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, hanno gia' concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025; viceversa, i contributi che, ancorche' di competenza dell'esercizio in cui il reddito e' stato determinato in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo, non hanno concorso a formare il reddito del relativo periodo d'imposta, assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 nel corso dei quali si verificano i presupposti sulla base della disciplina vigente anteriormente alle modifiche del presente articolo".
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva