Art. 123
[1]d'Italia (articolo 114 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)
[2]1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 119, comma 4, terzo periodo, 115, commi 3 e 5, e 121.
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