Art. 119
generali sulle valutazioni (articolo 110 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917; articolo 1, comma 177, legge 27 dicembre 2013, n. 147) 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
- a)il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte;
- b)si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
- c)il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 94, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, a esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito((...)); 2
- d)il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;
- e)per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 2. In deroga alle disposizioni del comma 1, lettere c), d) ed e) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
- a)la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 94, comma 4;
- b)per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 96, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti dal medesimo articolo 96, comma 1, il costo e' ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. 3. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali. 4. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti. 5. In deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 3, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attivita' alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico. 6. I proventi determinati a norma dell'articolo 99 e i componenti negativi di cui all'articolo 111, commi 1 e 11, agli articoli 113 e e all', commi 1 e 2 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. 7. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. 8. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalita' e alle condizioni di cui ((all' del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma. 9. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi. 10. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e' accertato, su conforme parere della Banca d'Italia, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili. 11. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'. Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. 12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 11 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell', comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 13. Le disposizioni dei commi 11 e 12 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l', concernente disposizioni in materia di imprese estere controllate. 14. Le disposizioni dei commi 11 e 12 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 11. 15. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di stabile organizzazione d'impresa, di cui all', ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni di cui al comma 8, le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicita' online e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi di cui ((all' del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148
2Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui alle lettere a), c) e f) dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; tuttavia, per i beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i beni di cui all'articolo 94, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, detenuti dai soggetti diversi da quelli che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, classificati tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente, le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal presente articolo".
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva