Art. 135
[1]' (articolo 127 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile:
- a)per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131;
- b)per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista ((dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di liquidazione di cui ((all'articolo 243 del medesimo testo unico));
- c)per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 131;
- d)solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. 2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile:
- a)solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista ((dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), e dell'attivita' di liquidazione di cui ((all'articolo 243 del medesimo testo unico)), in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
- b)per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 131, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista ((dall'articolo 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), e dell'attivita' di liquidazione di cui ((all'articolo 243 del medesimo testo unico)), in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
- c)per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). 3. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 128.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva