Art. 146
[1]delle perdite compensate (articolo 139-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa' consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o societa' consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della societa' estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa societa' inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. 2. Con il decreto di cui all'articolo 148 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 143 e 144.
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