Art. 148
[1]applicative (articolo 142 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 9, comma 7, decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247)
[2]1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle societa' controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo e' superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT. 3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, lettera c). 4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto 1° marzo 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.
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