Art. 141
[1]della societa' o ente controllante e rettifiche di consolidamento (articolo 134 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. L'ente o la societa' controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e della parte I, ((titolo III)) e titolo IV, capi I, II e III, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:
- a)indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;
- b)i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle societa' a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'articolo 148 salvo quanto di seguito previsto:
- 1)i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;
- 2)qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;
- 3)i fondi per rischi e oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;
- 4)il valore delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all', comma 5;
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