Art. 150
[1]di societa' ed enti commerciali non residenti derivante da attivita' svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (articolo 152 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 7, comma 3, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147)
[2]1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione e' determinato in base agli utili e alle perdite a essa riferibili, e secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II, della parte I sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entita' separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attivita', in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile e' determinato in piena conformita' ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. 3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entita' cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi dell'articolo 119, comma 8. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile. 5. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, secondo periodo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza, l'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruita' del fondo di dotazione ai sensi del presente articolo non da' luogo all'applicazione di sanzioni.
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